Qualora, entro il termine del 3 aprile 2017 sia presentata un’unica lista ovvero soltanto liste presentate daSoci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa – anche regolamentare – vigente, inapplicazione dell’art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 edell’art. 22 dello statuto sociale potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data, e cioè sino al 6 aprile 2017, ed in tal caso la soglia del capitale sociale necessaria per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà (1,25%).
La lista – nella quale i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo – si componedi due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l’altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.
Ai sensi dell’art. 22 dello statuto sociale: (i) ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse; (ii) ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; (iii) non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate della Società, o che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
Si ricorda che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, l’art. 22 dello statuto sociale precisa che per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società si intendono le materie (giuridiche, economiche, finanziarie, e tecnico-scientifiche) ed i settori di attività connessi oinerenti all’attività esercitata dalla Società e di cui all’oggetto sociale.
Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata la documentazione richiesta dalla normativa, ancheregolamentare, vigente e dall’art. 22 dello statuto sociale, ivi incluse: (i) le informazioni relative all’identitàdei Soci che hanno presentato la lista, con l’indicazione della percentuale di partecipazionecomplessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione dei Soci presentatori dell’eventuale lista di minoranza attestante l’assenza di rapporti di collegamento ai sensi di legge e di regolamento; (iii) il curriculum vitae di ciascun candidato contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del medesimo; (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sottola propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica di Sindaco.
Ai sensi dell’art. 22 dello statuto sociale, la lista per la quale non vengono osservate le disposizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.
Si rammenta, inoltre, che l’art. 22 dello statuto sociale, in attuazione della L. 12 luglio 2011 n. 120, prevedeche la composizione del Collegio Sindacale deve in ogni caso assicurare l’equilibrio tra i generi inconformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.
Pertanto, trattandosi del secondo mandato successivo all’entrata in vigore della menzionata legge, etenuto conto della necessità di rispettare l’equilibrio tra i generi anche in caso di sostituzione dei Sindaciin corso di mandato, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve esserecomposta in modo tale che all’interno del Collegio Sindacale risultino appartenere al genere meno rappresentato – tipicamente quello femminile – almeno un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente che possa sostituirlo.
Si richiama altresì la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con la qualel’Autorità di Vigilanza ha raccomandato ai Soci che presentino una lista di minoranza dichiarando l’assenza di rapporti di collegamento di cui all’art. 144-quinquies del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 di attestare nella predetta dichiarazione anche l’assenza delle relazioni significativeindicate nella stessa Comunicazione con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ovvero in caso contrario di indicare le relazionisignificative esistenti e le motivazioni per le quali non sono state considerate determinanti per l’esistenzadei rapporti di collegamento di cui all’art. 148, comma 2 del T.U.F. e all’art. 144-quinquies del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99.
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 2400, ultimo comma, del codice civile, al momento della nomina eprima dell’accettazione dell’incarico devono essere resi noti all’Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a fornire tali informazioni nell’ambito dei